Diritto d’autore: chi sono gli oggetti e i soggetti tutelati nel settore discografico

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Tempo fa vi ho parlato della storia del diritto d’autore e della sua evoluzione normativa, con questo articolo tratteremo gli aspetti principali del diritto d’autore nel settore musicale e discografico.

I primo luogo va sottolineato che creata un’opera unica ed originale, il creatore vanta su di essa una serie di diritti (morali e patrimoniali) riconosciuti e protetti, non solo dalla legge dello Stato Italiano ma anche in altri Paesi, attraverso i trattati internazionali, le norme europee e, prima ancora, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Premesso ciò, andiamo per ordine e vediamo quali sono i diritti d’autore riconosciuti nel contesto del sistema musicale.

Quando si parla di diritto d’autore o di copyright è inevitabile che il primo pensiero sia riferito alla creazione della musica, in quanto questa rappresenta una delle forme di espressione più importanti e diffuse nel panorama artistico/culturale.

Prima di vedere come nasce il diritto d’autore su una musica è bene fare una precisazione. Il diritto d’autore si differenzia dagli altri diritti di proprietà intellettuale, quali quelli derivanti da marchi o brevetti, per una fondamentale caratteristica: non è richiesta alcuna registrazione. Infatti, al fine di far nascere in capo all’autore dell’opera i relativi diritti, è sufficiente la sola creazione dell’opera.

L’art. 103 l.d.a. prevede alcuni registri per il deposito delle opere, tenuti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e – soprattutto – presso la SIAE. Tali registri, di sicuro hanno la ratio di dare certezza probatoria della qualità autoriale, tuttavia, l’iscrizione in tali registri non è conditio sine qua non per ottenere la tutela. Oggi infatti, nell’era digitale esistono altri mezzi ugualmente sicuri ed efficaci, che garantiscono la certificazione dell’essere autore di un’opera musicale (tra questi strumenti, quelli principali risultano essere i registri accessibili online di Patamu o Safe Creative).

Chiarito che il riconoscimento in capo all’opera e al suo autore dei diritti d’autore esulano da ogni tipo di formalità, è lecito domandarsi qual è il momento in cui un’opera – nel nostro caso un brano musicale – possa essere riconosciuto come meritevole di tutela. L’ art. 6 l.d.a. stabilisce che “il titolo originario del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. 

Ciò significa che il diritto d’autore su una musica nasce in capo all’autore nel momento della creazione dell’opera e non quando un’opera è frutto di un pensiero. Insomma, il pensiero dell’opera deve concretizzarsi in quanto il diritto d’autore non protegge mere idee ma solo le espressioni artistiche. L’opera deve “uscire” dalla mente di chi la pensa ed estrinsecarsi nel mondo materiale. Una musica, viene alla luce quando è scritta su uno spartito, viene registrata oppure eseguita.

Affinchè vi sia una protezione l’opera musicale deve detenere determinati requisiti indicati dalla legge sul diritto d’autore: creatività, la novità e originalità. Questi elementi devono ricadere sulla melodia, sull’armonia e sul ritmo.

Diritto d'autore: chi sono gli oggetti e i soggetti tutelati nel settore discografico

Da quanto detto, risulta evidente come gli oggetti protetti dal diritto d’autore sulla musica sono essenzialmente tre: la composizione dell’opera musicale, l’esecuzione dell’opera, e i fonogrammi contenti l’opera. A ben vedere, si ha una vera e propria catena di creazione e diffusione dell’opera che automaticamente genera in capo ai soggetti protagonisti dei diritti: l’esecuzione porta in sé la composizione e, su questa, coesistono i diritti dell’autore del brano e quei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori; a sua volta, un fonogramma porta in sé sia la composizione che l’esecuzione del brano musicale, aggiungendo valore all’opera stessa. Pertanto, su un brano musicale vi sono: diritti dell’autore della composizione, i diritti dei musicisti interpreti esecutori ed i diritti del produttore fonografico (solitamente la casa discografica).

Quindi, spostando l’attenzione dagli oggetti ai soggetti che sono tutelati dal diritto d’autore questi sono: l’autore, l’artista interprete esecutore e il produttore del fonogramma. Ma bisogna precisare che solamente il primo dei tre soggetti vanta un vero e proprio diritto d’autore; mentre i restanti due (l’interprete esecutore ed il produttore di fonogrammi) sono titolari di diritti connessi al diritto d’autore (o semplicemente diritti connessi).

L’autore (o più autori, quando vi sono più di uno) – e solo egli stesso – gode dei diritti sulla composizione, ovvero i cd. diritti morali d’autore e i diritti di utilizzazione economica. Mentre i diritti morali restano legati sempre all’autore del brano musicale, i diritti di utilizzazione economica vengono ceduti dall’autore ad un altro soggetto, ovvero l’editore, attraverso il “contratto di edizione” [artt. 118-135 l.d.a.]. L’editore rappresenta quel soggetto chiamato a gestire i diritti di sfruttamento economico sulla composizione musicale.

Per il momento mi fermo qui. Successivamente entrerò nel dettaglio dei soggetti tutelati dalla normativa del diritto d’autore. 
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