I soggetti tutelati dal diritto d’autore: l’autore, l’artista interprete e il produttore del fonogramma

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In precedenza vi ho rappresentato quali sono gli oggetti e i soggetti di cui si occupa il diritto d’autore. Ora però è necessario analizzare analiticamente i soggetti tutelati dalla normativa, ovverosia l’autore, l’artista interprete e il produttore del fonogramma.

Il creatore dell’opera è titolare del diritto d’autore e, al fine di provare questa qualità autoriale, l’art. 8 l.d.a. prevede una presunzione di legge: “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa”; quindi chi crea un’opera musicale viene riconosciuto automaticamente autore della stessa.

Chiaro che per fortificare la qualità autoriale sarebbe necessario che questa sia in qualche modo provata. Per fare ciò vi sono numerosi sistemi che nell’era digitale sono anche più rapidi. Infatti, mentre in passato lo sparito si spediva in busta chiusa, con marca temporale, con la Rete Web è possibile fare uso di pubblici registri o, se non si vuole fare uso di questi, vi sono altri sistemi che permettono di apporre una marca temporale su un file – per fare un esempio che può semplificare il concetto, l’invio di uno spartito può essere fatto a mezzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Se invece l’opera musicale viene pubblicata, il problema probatorio non sussiste in quanto si presume autore fino a prova contraria colui che per primo pubblica un’opera a suo nome; vale come prova autoriale anche chi, senza pubblicarlo preventivamente, esegue in pubblico un brano e riesce in seguito a reperire i testimoni dell’evento.

Quando l’opera è frutto di una collaborazione tra più autori, questa può avere caratteri di un’opera collettiva, di un’opera in collaborazione o di un’opera composta. A noi interessa l’ultima ipotesi, in quanto una canzone è spesso prodotta da una composizione composta, costituita da contributi eterogenei e distinti, ma che danno vita ad un’opera unica e indivisibile.

Sono opere composte quelle canzoni che si compongono di una parte musicale e di una parte letteraria. Se l’autore della musica è anche autore del testo della canzone, allora non vi sono problemi circa il riconoscimenti dei diritti d’autore. Tutto cambia se i soggetti che hanno composta la canzone sono diversi, pertanto entrambi sono considerati autori, quindi sono coautori del brano nella misura del 50%. Tuttavia, a sfruttare l’esercizio dei diritti di sfruttamento economico spettrà soltanto all’autore della musica.

Ma qui bisogna fare una precisazione importante, l’autore della parte musicale dell’opera ha diritto solo si sfruttare l’esercizio dei diritti e non gli stessi diritti, ciò in quanto egli potrà prendere solo le decisioni sullo sfruttamento dell’opera composta ma entrambi gli autori godranno dei proventi [art. 33 l.d.a.]. In caso di opera composta, si applicano le norme sulla comunione e si presume che ciascun contributo abbia uguale valore, salvo prova di un diverso accordo da dare per iscritto [art.10 l.d.a.].

Tuttavia, anche se si applica la disciplica sulla comunione e si tratta di un’opera unitaria, data la diversa rilevanza dei singoli contributi, sono legislativamente individuati sia il soggetto cui è riservato l’esercizio del diritto di utilizzazione economica dell’opera complessiva (di regola è l’autore della musica), sia la parte della quota spettante a ciascuno dei proventi [art. 34-37 l.d.a.]. In questi casi, per lo sfruttamento dell’opera è necessario il consenso unanime dei coautori; se uno o più di questi rifiuta senza giustificato motivo, l’altro coautore (o gli altri, se vi sono più di uno) potranno riccorrere dinanzi al giudice competente per otteenre una valutazione imparziale.

Passando al secondo dei tre soggetti tutelati dal diritto d’autore, troviamo l’artista interprete esecutore, ovverosia colui che esegue (suonando o cantando) il brano musicale composto da un altro autore. La legge sul diritto d’autore dedica a questi soggetti gli articoli da 80 a 85, identificandoli come “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico” [art. 80 l.d.a.].

A rinforzare ed integrare questa definizione, ci pensa l’art. 82 d.l.a. Il quale specifica che sono compresi nella denominazione di artisti interpreti anche coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, i direttori d’orchestra e del coro e i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di mero accompagnamento.

Pertanto, interprete deve considerarsi colui che non si limita ad eseguire l’opera così com’è stata scritta, ma attraverso lo studio e un lavoro di ricostruzione, ne comprende il significato, appropriandosene, scegliendo i modi tecnici per realizzare la stessa; in tal senso, svolge una funzione di mediazione tra l’autore del brano musicale e il pubblico che ne fruisce.

I soggetti tutelati dal diritto d'autore: l'autore, l'artista interprete e il produttore del fonogramma

Per capire meglio la differenza tra i due ruoli nel diritto d’autore possiamo prendere ad esempio il “caso di Mogol e Battisti”: Mogol rappresenta l’autore (in particolare è autore dei testi), Battisti è l’esecutore dei testi composti da Mogol. Vi sono anche casi in cui le due figure coincidono, in tali casi si ha un’ulteriore figura: il cantautore; il quale è compositore e autore dei testi che poi andrà ad interpretare ed eseguire. Egli rappresenta il punto di congiunzione tra autori e interpreti.

Tornando agli interpreti esecutori, bisogna fare una precisazione: ogni singola esecuzione di un medesimo brano musicale è diversa da un’altra ed contribuisce ad aggiungere alla composizione il proprio contributo artistico. Ogni contributo apportato da ogni singolo artista è oggetto di tutela e, quindi di diritti; in tal caso si parla di diritti connessi. La legge sul diritto d’autore, riconosce a questo soggetto diritti morali e patrimoniali.

Andando per gradi, il diritto dell’interprete trova protezione nella “Convenzione Internazionale degli Artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione”, stipulata a Roma nel 1961. In questa si afferma che l’artista potrà porre ostacolo alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico della sua esecuzione senza il suo consenso della esecuzione su supporto materiale (es. disco) e alla riproduzione senza consenso di una fissazione della sua esecuzione.

Adesso, per ciò che concerne i diritti patrimoniali, egli è tutelato dalle previsioni del, più volte novellato, art. 80 comma 2 l.d.a. che riconosce, al di là dalla eventuale retribuzione spettante per le loro prestazioni artistiche dal vivo, un’ampia gamma di diritti esclusivi. Riguardo invece quelli che sono i diritti morali, bisogna far riferimento all’art. 81 l.d.a., il quale prevede che l’artista può opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della sua recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al suo onore o reputazione.

Andando a completare i diritti morali, bisogna fare riferimento anche all’art 10 del Codice Civile che garantisce il diritto all’immagine. Infine, l’art. 83 l.d.a. prevede il diritto che il nome degli artisti interpreti sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga apposto stabilmente sul disco fonografico o altro supporto equivalente.

Per quello che riguarda il diritto al compenso, l’art. 80 comma 2 l.d.a., richiama gli artt. 73 e 73-bis l.d.a., i quali prevedono un compenso “per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati” [art. 73 l.d.a.] e “hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro” [art. 73-bis l.d.a.].

Ultimo soggetto tutelato nel diritto d’autore è il produttore di fonogrammi (o produttore discografico) che viene definito dall’art 78 come “la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”.

I diritti di cui gode il produttore di fonogrammi, sono indicati in modo peculiare dall’art. 72 l.d.a., essi sono classificati come diritti connessi. Per quanto riguarda i compensi, si rinvia a quanto è stato detto per l’esecutore interprete, come indicato dagli artt. 73 e 73-bis l.d.a.; in altre parole, il produttore ha diritto di monetizzare il proprio investimento ogni volta che i brani da lui prodotti vengano diffusi attraverso i canali di fruizione musicale (radio, tv, discoteche…).

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