Storia del diritto d’autore: il nuovo millennio, le sfide del digitale – Uno sguardo nella discografia

| |

Concludiamo il capitolo sul diritto d’autore parlando della situazione odierna, e di come la digitalizzazione abbia cambiato il mercato discografico e legislativo.

Oggi, la legislazione sul diritto d’autore si è dovuta adattare allo sviluppo tecnologico e digitale, che ha reso “autori” tutti coloro che condividevano attraverso la Rete i loro prodotti, di qualità o meno. In riferimento al copyright la legge distingue due tipologie di diritti: diritti morali e diritti economici.

Questo modo tendenzialmente tradizionalista di vedere il diritto d’autore, ha dovuto fare i conti con il Web e con il file sharing. Senza entrare qui nel dettaglio di quella che è la teoria della “libera condivisione” dei file musicali e digitali, in questa sede ci limiteremo a dire quanto segue.

Il computer ha fornito agli utenti, attraverso l’uso di Internet, un ottimo mezzo di comunicazione e condivisione di massa che ha avuto ripercussioni inevitabili sulla normativa del diritto d’autore, in quanto a circolare via Web non sono solo informazioni o immagini o quant’altro, ma sono anche opere (come i brani musicali). Questa circolazione rapida si è diffusa attraverso software appositamente creati. Tutto ciò ha generato una repentina condivisione illegale di file musicali, costringendo gli addetti ai lavori a ricercare mezzi di tutela maggiormente efficaci.

Il digitale ha offerto nuove sfide che hanno messo in crisi l’apparato legislativo classico sul diritto d’autore, coinvolgendo tutto il pianeta. Pertanto, gli stati nazionali non erano e non sono in grado da soli di poter sostenere un tale cambiamento, quindi sono stati resi assolutamente necessari interventi internazionali.

Il modello “storico” di copyrigth non è stato ritenuto all’altezza di salvaguardare quelle che sono le necessità degli autori in un’epoca in cui le informazioni, le idee e le conoscenze circa un’opera sono libere ed accessibili a tutti. Nell’era digitale non vi è più originale e copia, il riutilizzo delle opere è frequente e costante, cambia l’esigenza di tutela degli autori, quindi la richiesta di protezione da parte di questi è diversa rispetto al passato.

napster piattaforma

Inizialmente, nello specifico a seguito del “caso Napster”, sono stati effettuati interventi legislativi che avevano lo scopo più che garantire diritti, di vietare la condivisione interattiva. Ad esempio nel 1998 il Digital Millennium Copyright Act ha introdotto due nuovi divieti: contro le misure tecnologiche di protezione sui copyrighted works e contro la manomissione delle informazioni dei prodotti protetti. Ma questo intervento è risultato essere legato ancora al concetto di diritto d’autore creato e sviluppato a seguito dell’invenzione della stampa, senza tener conto di quello che ha provocato il Web, pertanto non è stato completamente efficace.

E’ in questo periodo che si diffondono i Digital Rights Management (DRM) per la tutela del contenuto delle opere circolanti sul Web. In campo musicale, i DRM riguardano le forme di criptazione di file sonori che ne limitano l’uso secondo i parametri stabiliti dal produttore/distributore. Detto altrimenti, l’utente acquistando un file protetto da DRM accetta di usarlo su un solo dispositivo e di poterlo trasferire su un CD un numero limitato di volte. In sostanza, è una forma di tutela sia contro la pirateria organizzata che contro la libera copia personale di un dato materiale.

Facendo riferimento al sistema classico del diritto d’autore, il DRM è volto alla tutela e alla protezione sia dei diritti morali che patrimoniali. E’ il DRM la nuova frontiera del diritto nell’era digitale.

Per onestà, bisogna precisare che il sistema classico di copyright, nonostante appaia non sufficiente a tutelare in maniera piena e soddisfacente la materia, nessun sistema o modello è subentrato al suo posto e si è mostrato in grado di rimpiazzarlo in toto. Infatti, i “nuovi” modelli di copyright si sono presentati come nuove proposte, come nuove soluzioni alla salvaguardia dell’autore e della sua opera a seguito della Rete.

Queste novità garantirebbero una modalità di gestione più diretta da parte dell’autore della propria creazione e un contatto più stretto con il pubblico, con ciò allo scopo di abbattere i costi, questo uno dei motivi principali della preferenza da parte degli utenti a scegliere il file sharing.

Uno dei primi metodi utilizzati è stato quello della cd. “donazione volontaria”, il quale prevede diverse modalità attraverso cui effettuare un versamento diretta all’autore, nel momento dell’acquisto della sua opera. Questo modello risulta essere sicuramente interessante ed avere discrete potenzialità di tutela, tuttavia appare un sistema utopico, il quale si manifesta come una sorta di democrazia diretta del diritto d’autore.

Più concreto e realizzabile, ma anche più complesso, risulta essere il “sistema di soglia di garanzia”, attraverso cui l’autore comunica anticipatamente a quanto ammontano i costi necessari per la realizzazione della creazione. In questo contesto, una normativa che ha avuto un peso notevole nel settore è la Direttiva 2001/29/CE, la quale tra ha introdotto un prelievo coattivo sul costo delle apparecchiature e dei supporti di registrazioni, (equilibrato sulla capacità di memoria) come equo compenso per gli autori per le copie private delle opere.

storia diritto d'autore

Com’è facilmente intuibile, in questo modo il legislatore europeo ha preferito stabilire un prelievo forfettario sugli apparecchi di registrazione e sui supporti, anche se non vi è alcuna prova di violazione del copyright, ipotizzando – attraverso un ragionamento presuntivo – che alcuni di essi verranno utilizzati per copiare privatamente opere protette. Pertanto, la ratio della normativa comunitaria è stata quella di bilanciare i compensi verso gli autori per il presunto utilizzo delle opere da loro create.

In aggiunta ai modelli di “donazione volontaria” e del “sistema di soglia di garanzia”, vi sono molte altre idee, tuttavia, a parere di chi un’alternativa concretamente valida risulta essere quella che deriva proprio dal copyright. Il sistema di cui stiamo parlando è il copyleft (in italiano “permesso d’autore”), il quale è in grado di creare quell’elasticità necessaria alla poliedricità del Web. Il copyleft è un modello di gestione dei diritti d’autore che si basa su licenze. In questo quadro, il progetto Creative Commons nato nel 2001, è stato ed è il principale a garantire efficienza al nuovo sistema.

L’ultimo e più recente mattone nell’evoluzione del diritto d’autore è stato inserito il 17 aprile 2019 con l’approvazione della Direttiva UE n. 2019/790 da parte del Parlamento Europeo. Normativa, questa, complice anche la delicata gestione della pandemia da Covid-19, ancora in fase embrionale da parte degli Stati Membri i quali, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione di Berna, saranno obbligati a recepirla all’interno dei propri ordinamenti.

Iter di attuazione dovrà compiersi mediante due strade indicate dal testo stesso della Direttiva: la prima, è identificata nel cd. Three Step Test, al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra i diritti degli autori e gli utenti; la seconda, attiene all’Acquis Communitaire, dove gli Stati, al fine di giungere a tale equilibrio, hanno la deroga ad inserire nel recepimento nazionale limitazioni o eccezioni.

In sostanza, la ratio è quella di portare a compimento il processo di modernizzazione del copyright, adeguando le norme legislative al tecno-digitale.

La strada è lunga e tortuosa, il futuro è preda delle nuove interazioni, gli interessi in gioco sono tanti ed eterogenei, in tutto ciò sarà, sempre più complesso giungere a compromessi legislativi.

A cura di Clarissa Insolia

Previous

Addio a Chick Corea, leggenda del jazz

10 film romantici da vedere a San Valentino

Next
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial