Precedentemente vi ho illustrato chi sono i soggetti e gli oggetti protetti dalla legge sul diritto d’autore, ora è necessario soffermarsi su quello che è l’aspetto principale del diritto d’autore, ovvero lo sfruttamento economico delle opere musicali prodotte, in quanto seppur un musicista, un compositore, un interprete abbiano l’intendo di emozionare il pubblico con la loro arte, l’emozione non è remunerata e, per far si che lo sia è necessario che la loro creazione sia gestita in modo che vi sia un guadagno certo e sicuro.
Abbiamo detto in precedenza che l’autore cede mediante contratto di edizione, i diritti di pubblicazione dell’opera; ma accanto a questo, vi è un altra tipologia di contratto, quello di “rappresentazione e di esecuzione” con il quale “l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera (…)” [art. 136 l.d.a.]. Quindi, con il contratto di rappresentazione l’autore cede, di regola non in esclusiva, il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine (drammatiche, coreografiche, musicali…) o di eseguire in pubblico una composizione musicale; mentre l’altra parte, si obbliga a provvedervi a proprie spese.
In questo frangente ci troviamo nella fase di intermediazione della filiera produttiva, nello specifico l’attività di intermediazione per la concessione delle relative licenze – ai fini di rappresentazione dell’opera musicale in pubblico – è riservata ex lege alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), che provvede anche alla riscossione dei proventi e alla ripartizione degli stessi fra gli interessati.
Ma vediamo più nel dettaglio cos’è e qual è il ruolo della SIAE.
La Società Italiana degli Autori ed Editori è una società di gestione collettiva del diritto d’autore ed è costituita da associati che si occupa dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore. La “base associativa” dell’ente è costituita da autori ed editori i quali, essendo i titolari dei diritti economici sulle loro opere possono affidare la tutela delle stesse alla SIAE che avrà l’onere di raccogliere le somme spettanti agli associati e le distribuisce a ciascuno di essi; il che significa che l’ente ha la finalità di riconoscere ai propri associati il riconoscimento del giusto compenso per il diritto d’autore, assicurando allo stesso tempo tutti quegli interessi generali che sono tutelati dalla Costituzione Italiana (nello specifico ex art 9 Cost) come la promozione della cultura, la libertà dell’arte, la protezione del lavoro intellettuale.
La SIAE non ha scopo di lucro e la sua finalità è quella di assicurare ad autori ed editori la remunerazione della loro attività lavorativa. Infatti, ogni opera dell’ingegno (noi facciamo riferimento alle opere musicali) è frutto di un’attività intellettuale che, come abbiamo visto, la legge tutela attraverso i diritti ad un compenso per le varie tipologie di utilizzazione che vengono fatte dell’opera stessa – gli usi possono variare, dai concerti alle radio e televisioni, dai teatri alle discoteche, dal cinema ai locali pubblici (come bar o ristoranti), nella telefonia mobile e quant’altro.
Nell’era digitale, l’attività della SIAE si è dovuta adeguare, pertanto, tale attività va differenziata se avviene online o offline. Il primo caso è il “classico” ovvero le funzioni vengono svolte attraverso una rete capillare di uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, i quali raccolgono i compensi rilasciando le autorizzazioni, al fine di tutelare milioni di opere italiane e straniere. Nel secondo caso, ovvero l’attività svolta offline, la SIAE è chiamata a rilasciare diversi tipi di licenze per permettere agli operatori del Web di avere pieno titolo per la diffusione delle opere via rete internet.
In sostanza la SIAE si presenta come uno “sportello unico” per lo spettacolo e la cultura, nel gestire richieste per utilizzazioni di opere da parte degli operatori; detto in altri termini, la SIAE è l’ente che detiene il monopolio dell’attività di itermediazione dei diritti d’autore, così come previsto dall’art. 180 l.d.a.. Ciò implica che nessun altra società o ente può svolgere sul territorio nazionale questo tipo di attività, quindi se l’autore vuole svincolarsi da questo legame, l’unica alternativa sarebbe quella di gestire in maniera autonoma i propri diritti d’autore di cui è titolare oppure affidarsi ad una società estera.
Negli ultimi anni l’Unione Europea si è mossa nella direzione della liberalizzazione di questo mercato, quindi, guardando in una prospettiva futura, non è affatto da escludere che anche il nostro Paese possa cambiare rotta.
Un impulso al cambio di impostazione, potrebbe essere incentivato ache dagli artisti; non a caso nell’ultimo periodo è balzata alla cronaca la decisione del rapper Fedez di lasciare la SIAE per affidare la tutela del suo repertorio ad un’altra società indipendente attiva sul territorio italiano: la “Soundreef Ltd”, società di gestione privata di diritti d’autore e principale concorrente della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIEA). In sostanza, questa società tutela gli associati (chiamati “clienti”) nel godimento dei propri diritti d’autore, ma lo fa attraverso una società indipendente, priva del controllo ministeriale.
Ma affidare ad una società diversa dalla SIAE la riscossione degli introiti derivanti dall’esercizio dei diritti d’autore al momento non sarebbe possibile, in quanto la legge n. 633/1941 prevede una situazione monopolizzata dalla SIAE, anche se nel 2014 vi è stata la cd. Direttiva europea Barnier sulla “gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno” che in qualche modo apre alla liberalizzazione anche se non abolisce il monopolio.
Sostanzialmente tale direttiva si limita a garantire agli artisti “la libertà di scegliere a chi affidare la gestione dei propri diritti”. In Italia la tematica è molto calda, in quanto c’è chi vedeva nel provvedimento del Parlamento Europeo uno spiraglio per abbattere il monopolio della SIAE, ma così non è stato. Infatti, il 28 luglio 2016 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 2345 che delega al Governo il recepimento della suddetta direttiva europea, senza intaccare in nessun modo l’esclusiva della SIAE, la quale resta “salva”.
Tuttavia la battaglia legale non attenua ad alleggerirsi, anzi si accentua sempre di più. Soprattutto da quando Fedez si è svincolato da SIAE affidando la gestione dei suoi diritti alla Soudreef; orbene, dal proprio canto la SIAE rivendica il proprio diritto a ricevere il versamento da parte degli utiliazzatori dei diritti d’autore, quindi anche di quelli del rapper. Pertanto accade che Show Bees, ente organizzatore di un concerto di Fedez, ha ceduto alle richieste della SIAE scegliendo di pagare i diritti legati al compenso dell’artista a quest’ultima invece che alla Soundreef.
Si può facilemente immaginare come questa decisione abbia scaturito notevoli scontri, che hanno condotto le parti ad interpellare il Tribunale Ordinario di Milano il quale il 19 luglio 2017 ha emesso un decreto ingiuntivo che, come ha affermato il fondatore ed amministratore delegato di Soundreef Davide D’Atri, “costituisce un importante precedente”. Nello specifico, il provvedimento del Tribunale di Milano ha ordinato a Show Bees di versare a Soundreef il compenso dovuto al rapper Fedez a titolo di compensi per diritto d’autore.
Questo “importante precedente” non ha perso tempo nel generare conseguenza importanti. Infatti, la discussione sui diritti d’autore si è accesa nuovamente quando Soundreef ha creato la Libera Editori Autori (cd. LEA), ovvero un’associazione no profit per la raccolta dei diritti, stringendo accordi con YouTube e Suisa, Società di gestione collettiva di dirittti d’autore svizzera.
La LEA è stata la risposta di Soundreef alla nuova norma di legge avvenuta nell’ottobre 2017 che permette ad altri organismi di gestione collettiva senza scopo di lucro di operare in Italia. In sostanza, la Soundreef si è incanalata all’interno della normativa concessa dall’art. 19 del decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2018, entrato in vigore dal 1 gennaio dello stesso anno. Nello specifico questa legge, permetterebbe l’ingresso nel mercato solo a società di gestione collettiva senza scopo di lucro; quelle private, quindi, sono rimaste fuori. Per questo motivo che Soundreef, per poter operare in Italia, ha optato per la creazione della Lea, associazione no profit costituita da autori, editori e professionisti del settore musicale che dovrebbe occuparsi della raccolta dei diritti per conto di Soundreef.
L’impressione è che la direttiva del Parlamento Europea prima e il suo recepimento in ambito nazionale poi, abbiano intrecciato ancor di più una situazione di per sé già poco chiara. In realtà Enza Mazza (presidente FIMI), attraverso un’attenta analisi della normativa europea, ha dimostrato come questa rappresenti un quadro legislativo esaustivo con indicazioni di ampia portata che è stato al di fuori del debattito politico che si è consumato nelle idonee sedi (e non solo), la cui discussione si è concentrata quasi solo ed esclusivamente su SIAE. Mazza ha auspicato proprio in un maggior interesse ed impegno da parte del Governo nel recepire la Direttiva Barnier al fine di garantire una tutela adeguata al diritto d’autore nel settore musicale.
Qui è importante dire che il tema del diritto d’autore in ambito musicale è una questione seria ed importante non deve essere lasciata solo all’attenzione della cronaca.
Chiaro che, a seguito del recepimento della Direttiva Barnier e della nuova normativa in vigore del primo giorno del 2018, il Governo Italiano ha dimostrato che sta progressivamente dirigendosi verso l’abbandono del sistema monopolistico a favore di SIAE, dalla parte di Soundreef fanno sapere che questo abbandono c’è già stato, mentre SIAE cerca di mantenere a più non posso la sua posizione. Il sentore è che, a seguito dell’apertura ad altre società non lucrative per la gestione dei diritti d’autore, il monopolio SIAE sia di fatto crollato. Quindi, la SIAE stessa dovrebbe prendere coscienza di questa situazione e rivedere la propria posizione nel settore, la quale ad oggi sembra essere minacciata solo da Soundreef, ma nessuno nega che un domani potranno esserci nuove società concorrenti.
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