Nel nuovo capitolo della rubrica sul diritto dello spettacolo, parliamo della storia del diritto d’autore. Un istituto giuridico che ha il compito di tutelare gli autori e la loro creatività
Il processo di digitalizzazione ha coinvolto tout court la filiera produttiva musicale, anche l’area legale. A fronte di una metamorfosi sempre più incessante, è stato necessario fortificare l’assetto legislativo che garantisca protezione morale ed economica.
Il diritto d’autore è una produzione storica. Esso è stato argomento di forte interesse sin dall’antica Grecia in cui, in assenza di norme, le opere erano producibili liberamente, ma gli autori godevano di una grande considerazione e destinatari di lauti compensi. E’ con il diritto romano che si intravede il primo seme del diritto d’autore: la actio iniuriarium aestimatoria. L’actio però non riconosceva il diritto patrimoniale agli autori, ma solo al libraio e all’editore che possedeva il manoscritto; nonostante ciò, venivano riconosciuti il plagio e il diritto di inedito.
Con la caduta dell’Impero Romano e con l’avvento del Medioevo le opere si diffondono, in ogni caso, prima del Settecento, l’autore vive legato alle classi nobiliari, non esistendo il concetto di proprietà intellettuale. Le cose si evolvono con l’invenzione della stampa nel XV secolo e, quindi, con l’editoria: siamo agli antecedenti storici del copyright; tuttavia l’autore non ancora viene riconosciuto e tutelato, egli è solo il creativo e al centro della scena vi è il consumo.
L’inizio del cambiamento per il diritto d’autore
E’ il Settecento a rappresentare l’inizio del cambiamento: l’autore ottiene i primi riconoscimenti che gli permettano di imporre il proprio veto all’editore. E’ una fase transitoria: non vi è un vero e proprio diritto d’autore ma questo è in gestazione. Con l’Ottocento la situazione muta radicalmente, nella società si diffonde una vera e propria ideologia autoriale. L’autore non è più un “oggetto” per il consumo, ma rappresenta il fulcro per raggiungere e conoscere la verità. E’ il secolo del romanticismo, utopico e sognante.
La svolta definitiva si ha il 9 settembre 1886 con la Convenzione di Berna, la cui ultima revisione si è avuta nel 1971: un secolo per raggiungere un accordo internazionale omogeneo della proprietà intellettuale e del diritto d’autore, cui le leggi nazionali avevano la facoltà di conformarsi. L’Italia lo fa con la Legge del 22 aprile del 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, che subirà notevoli modifiche con il tempo, in perfetta sintonia con le direttive comunitarie.
Il diritto d’autore assume una valenza di diritto morale che appartiene all’opera e all’artista che l’ha ideata. E’ un diritto indisponibile ma al contempo può essere alienato tutto ciò che ne deriva e che è connesso all’opera stessa, e da questi l’autore può trarre ricavo economico.
A cura di Clarissa Insolia
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